Regolamento di funzionamento della Facoltà
ART. 1 - Strutture didattiche
Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo, le strutture didattiche della Facoltà di Lingue e letterature straniere sono:
a) la Facoltà;
b) le Aree didattiche;
c) i Corsi di laurea;
d) i Corsi di laurea magistrale.
La scelta di attivare le strutture di cui ai punti b), c) e d) è demandata al Consiglio di Facoltà.
ART. 2 - Composizione della Facoltà
Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto di Ateneo, la Facoltà è la struttura di appartenenza dei professori e dei ricercatori, per quanto concerne lo svolgimento della loro attività didattica.
Sono organi della Facoltà:
a) il Consiglio di Facoltà
b) il Preside.
ART. 3 - Il Consiglio di Facoltà: funzioni
Le funzioni del Consiglio di Facoltà sono regolamentate dall'art. 49 dello Statuto dell'Ateneo. In particolare, il Consiglio:
a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla Facoltà e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;
b) delibera in merito alla istituzione e attivazione di corsi di studio, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/90;
c) propone al Senato accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico di Ateneo;
d) delibera il Regolamento didattico di Facoltà, e i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, su proposta dei Consigli di Area didattica e di Corso di studio
e) delibera il Regolamento di funzionamento della Facoltà, di cui all'art. 18 dello Statuto;
f) sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche interessate, delibera annualmente l'offerta formativa della Facoltà e la relativa programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, nel rispetto del calendario stabilito dall’Ateneo e in tempo utile per le conseguenti procedure amministrative e la relativa pubblicizzazione;
g) nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, determina il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;
h) delibera il manifesto annuale degli studi;
i) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione delle Facoltà;
j) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, sulle modalità di copertura e procede alle relative chiamate, sentiti i Dipartimenti interessati;
k) delibera sul conferimento di supplenze, contratti o incarichi di insegnamento;
l) individua i Dipartimenti che collaborano all'attività didattica;
m) verifica l'attività didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;
n) autorizza, su domanda del docente interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca, sentite le strutture didattiche di appartenenza;
o) delibera sulla concessione di nulla osta per supplenze esterne alla Facoltà;
p) delibera sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero.
q) delibera in merito al piano di sviluppo della Facoltà.
Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
ART. 4 - Il Consiglio di Facoltà: composizione
Ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 50 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Facoltà si compone:
a) dei professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia;
b) dei ricercatori per una quota non superiore al 50% dei professori di ruolo di I e II fascia, designati in base all'anzianità nel ruolo e in subordine a quella anagrafica;
c) dei rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo. Essi durano in carica due anni accademici, sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono con la perdita della qualità di studente universitario, o con la iscrizione ad un corso di studio di altra Facoltà.
ART. 5 - Il Consiglio di Facoltà: convocazione
Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside. In caso di impedimento o temporanea assenza del Preside, e stante la necessità dell'adunanza, la seduta è convocata e presieduta dal vicario, ove nominato, o, in sua assenza, dal Decano.
Le sedute si ritengono valide a condizione che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto (anche a mezzo fax o e-mail) almeno cinque giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere chiaramente indicato il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. E' ammessa per motivi di necessità la convocazione d'urgenza del Consiglio; l'urgenza va specificata nell'avviso di convocazione, che deve essere comunque comunicato ai membri del Consiglio 48 ore prima della riunione.
Il Consiglio di Facoltà si riunisce di norma ogni mese. All'inizio di ogni anno accademico il Preside propone il calendario di massima delle riunioni. Una riunione straordinaria del Consiglio può essere indetta dal Preside in caso di necessità o qualora lo richieda almeno un terzo dei membri, mediante lettera raccomandata a mano indirizzata al Preside.
Qualora non risulti possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio di Facoltà può essere aggiornato, comunicando, seduta stante, il
giorno e l'ora di aggiornamento. Della seduta di aggiornamento va data comunicazione scritta agli assenti, precisando gli argomenti da trattare.
Nelle sedute possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. La documentazione relativa deve essere, di norma, resa disponibile per la consultazione almeno 48 ore prima dello svolgimento.
ART. 6 - Il Consiglio di Facoltà: validità della seduta
Le sedute del Consiglio di Facoltà sono validamente costituite quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti, sottratti gli assenti giustificati per iscritto (anche a mezzo fax o e-mail) e, in ogni caso, sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Le sedute del Consiglio di Facoltà non sono in ogni caso validamente costituite qualora non sia presente il Preside, o il Vicario o, in sua vece, il Decano.
ART. 7 - Il Consiglio di Facoltà: partecipazione alla seduta
Alle sedute del Consiglio di Facoltà partecipano i componenti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Per la sola trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno, su invito del Preside, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, senza diritto di voto, soggetti esterni al Consiglio.
La partecipazione alle sedute del Consiglio di Facoltà è soggetta alle seguenti limitazioni:
a) i professori associati sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni delle questioni concernenti sia la destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario che le persone dei professori ordinari;
b) i ricercatori sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni delle questioni concernenti sia la destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario e associato che le persone dei professori ordinari e associati;
c) i rappresentanti degli studenti sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni concernenti la destinazione dei posti e le persone dei professori ordinari, associati e dei ricercatori. Essi sono inoltre esclusi dalla trattazione e dalle deliberazioni riguardanti l'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti.
Nessuno può partecipare alla parte della seduta del Consiglio in cui si trattino argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini fino al quarto grado.
ART. 8 - Il Consiglio di Facoltà: delibere
Tutti i componenti del consiglio di Facoltà possono proporre proposte, mozioni, emendamenti presentandole al Preside in forma scritta in tempo utile perché ne possa essere data indicazione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
Le delibere e le proposte si intendono accolte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui per legge, disposizione statutaria o regolamentare è richiesto un differente quorum.
Sulle proposte presentate dai rappresentanti degli studenti il Consiglio di Facoltà è tenuto a pronunciarsi con delibera motivata.
Le votazioni che comportino responsabilità amministrative, civili o penali devono essere prese con votazione palese. In ogni caso deve essere data la possibilità di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio, riportando a verbale il voto contrario con eventuale motivazione.
In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Preside.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto, la votazione viene ripetuta dopo aver udito un intervento a favore e uno contrario alla proposta. Se vi è ancora parità la delibera o la motivazione si intende respinta.
Le delibere del Co.d.F. che hanno per oggetto la richiesta di posti di professore di ruolo o di ricercatore, la loro destinazione, la loro messa a trasferimento o a concorso sono assunte, sentiti i Dipartimenti e le strutture didattiche interessate.
Le delibere del Co.d.F. che hanno per oggetto la chiamata di professori o ricercatori sono assunte avendo richiesto il parere dei Dipartimenti interessati.
Art. 9 - Il Consiglio di Facoltà: verbali delle sedute
Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno designato annualmente; in caso di sua assenza dal professore di prima fascia più giovane nel ruolo fra quelli presenti; il segretario può essere coadiuvato nella verbalizzazione da personale dell'Ufficio di Presidenza.
Chiunque intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al segretario nel corso della seduta. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni: esse sono immediatamente esecutive.
I verbali sono approvati di norma nella seduta successiva. I verbali possono essere approvati successivamente e comunque, di norma, a distanza di non oltre tre mesi dalla seduta del Consiglio. Stralci di verbale possono essere approvati seduta stante.
I verbali approvati dal Consiglio di Facoltà possono essere consultati da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante ai sensi delle norme vigenti in materia di accesso agli atti e di tutela della riservatezza.
Estratti dei verbali contenenti delibere che interessino altre strutture sono trasmessi di norma entro quindici giorni dalla data di adozione
ART. 10
Il Preside: compiti e funzioni
Il Preside rappresenta la Facoltà e ne coordina e promuove le attività.
In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e cura l'esecuzione delle delibere;
b) esercita la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e nomina le Commissioni di esame di profitto e di laurea;
c) esercita le altre funzioni, comprese quelle disciplinari che gli sono demandate dalla legge;
d) ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni di cui dispone la Facoltà per il proprio funzionamento ;
e) rappresenta la Facoltà nel Senato Accademico;
f) partecipa al collegio di disciplina istituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Ateneo.
In caso di necessità il Preside può adottare provvedimenti d'urgenza e ne riferisce, a ratifica, al Consiglio di Facoltà nella prima seduta utile.
Il Preside può nominare un vicario, scelto tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, che lo supplisca in caso di impedimento o assenza temporanea e può delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di ruolo.
In caso di cessazione anticipata dall'Ufficio, il Decano convoca le elezioni per il nuovo Preside ed esercita le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo eletto.
ART.11 - Il Preside: elezione
Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside dura in carica quattro anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Il Preside, terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un quadriennio.
L'elettorato attivo per l'elezione del Preside è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.
Il Rettore, in vista della scadenza del mandato o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissioni, decadenza del Preside in carica, ne dà comunicazione al Decano dei professori di I fascia della Facoltà che avvia, entro 15 giorni dalla comunicazione, il procedimento elettorale.
Il Decano dispone la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di 20 e non più di 60 giorni dalla comunicazione del Rettore. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale deve essere posta tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno successivo all'accettazione delle dimissioni o alla cessazione.
L'elezione del Preside si effettua a scrutinio segreto nel corso di una apposita seduta del Consiglio di Facoltà convocata e presieduta dal Decano, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per la votazione di ballottaggio è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. È proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo.
Il Decano comunica il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina.
ART. 12 - Commissione didattica paritetica
Ai sensi del comma 5° dell'art. 6 della L. 19 Ottobre 1999 n. 370 è istituita la Commissione didattica paritetica di Facoltà per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche della Facoltà.
La Commissione didattica paritetica è composta da sei docenti e da altrettanti studenti, di norma proporzionalmente rappresentativi di tutti i Corsi di studio della Facoltà I professori sono designati dal Consiglio di Facoltà che individua tra loro il Presidente della Commissione. La componente studentesca è costituita da rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, che ne indicano la composizione.
La Commissione didattica paritetica esprime parere sui Regolamenti didattici di Facoltà e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Può effettuare studi e rilevazioni statistiche sullo svolgimento dell'attività didattica e sulla sua qualità e proporre al Consiglio di Facoltà le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica.
La Commissione didattica paritetica dura in carica due anni.
ART. 13 - Commissioni di Facoltà
Il Consiglio di Facoltà può istituire al suo interno Commissioni con compiti propositivi e istruttori, su mandati e con criteri da esso stesso indicati.
La composizione, la durata ed il coordinamento delle Commissioni sono deliberati dal Consiglio di Facoltà.
I componenti delle Commissioni che si assentino per tre volte consecutive decadono dal mandato e vengono sostituiti dal Consiglio di Facoltà.
Ciascun componente designato del Co.d.F. può far parte contemporaneamente di non più di 2 Commissioni.
Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento del Co.d.F.
ART. 14 - Le strutture didattiche: Area didattica, Corso di laurea e Corso di laurea magistrale
Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto di Ateneo, nelle Facoltà che comprendono più Corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituite le Aree didattiche, e/o i Corsi di laurea e i Corsi di laurea magistrale.
Gli organi dell'Area didattica, ove costituita, sono:
a) il Consiglio;
b) il Presidente.
Gli organi del Corso di laurea e del Corso di laurea magistrale, ove costituiti,
sono:
a) il Consiglio;
b) il Presidente.
ART. 15 - Consiglio di Area Didattica, Consiglio di Corso di Laurea e Consiglio di Corso di Laurea magistrale : composizione
I Consigli di Area didattica, i Consigli di Corso di laurea e i Consigli di Corso di laurea magistrale sono costituiti:
a) dai professori di I e II fascia, dai professori a contratto e dai professori supplenti di insegnamenti attivati nell'Area didattica o nel Corso di laurea o nel Corso di laurea magistrale;
b) da tutti i ricercatori assegnati dalla Facoltà al relativo Consiglio;
c) da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei professori di I e Il fascia e dei ricercatori confermati.
ART. 16 - Consiglio di Area didattica, Consiglio di Corso di laurea e Consiglio di Corso di laurea magistrale: funzioni
Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Area didattica o il Consiglio di Corso di laurea o di Corso di laurea magistrale ha i seguenti compiti principali:
a) fissa e coordina gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo;
b) valuta l'andamento delle attività e ne verifica annualmente l'efficienza e la funzionalità;
c) formula proposte in merito alla programmazione didattica, ivi compresa l'indicazione delle discipline da attivare o disattivare e le modalità delle relative coperture, fatto salvo il coordinamento della Facoltà;
d) coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;
e) predispone il manifesto degli studi relativo al corso o ai corsi che ad essi fanno capo;
f) esamina ed approva i piani di studio degli studenti;
g) organizza il tutorato e l'orientamento degli studenti;
h) esprime parere sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero;
i) delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altro Corso di Studio dell'Università di Salerno o di altra Università, italiana o estera, nonché dei crediti maturati in altre attività formative;
j) formula ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
ART.17 - Presidente del Consiglio di Area didattica o del Consiglio di Corso di laurea o del Consiglio di Corso di laurea magistrale
Il Presidente è eletto da tutti i membri del Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di I fascia, dura in carica 3 anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva; terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un triennio. Egli convoca e presiede il Consiglio e sovrintende all'organizzazione didattica. Viene nominato dal Rettore. In caso di impedimento o di assenza temporanea, il Decano dei professori di I fascia dell'Area Didattica supplisce il Presidente. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio, il Decano esercita le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo eletto.
Per l'elezione del Presidente si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.
ART. 18 - I Consigli di Area didattica, di Corso di laurea e di Corso di laurea magistrale: delibere e verbali delle sedute
I Consigli di Area didattica, di Corso di laurea e di Corso di laurea magistrale sono convocati ed adottano le loro deliberazioni nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5, 7 e 8 del presente Regolamento per quanto compatibili.
La verbalizzazione delle sedute è disciplinata dall'art. 9 del presente regolamento
I verbali dei Consigli sono raccolti e conservati presso l'Ufficio di Presidenza della Facoltà, che provvede a trasmetterne copia ai competenti Organi di Ateneo.
ART. 19 - Servizio di tutorato e orientamento
Il servizio di tutorato e orientamento, di cui all'art. 56 dello Statuto di Ateneo, è disciplinato dal Regolamento quadro di Tutorato emanato con D.R. n. 692 del 10 marzo 1998.
Le singole strutture didattiche, responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato, ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento e, fermo restando il coordinamento della Facoltà, determinano:
- i diversi interventi da attivare;
- la ripartizione annuale dei compiti di tutorato nell'ambito della programmazione didattica.
Le norme e le modalità che regolano il servizio di tutorato devono essere contenute nella Guida dello Studente - parte seconda, o comunque resi pubblici in altra forma.
ART. 20 - Doveri dei docenti
I doveri dei docenti sono quelli indicati nell'art. 16 del regolamento didattico di ateneo, con le seguenti specificazioni:
a) ciascun docente è tenuto a svolgere il carico didattico approvato dalla Facoltà così come specificato all'art. 2 del Regolamento generale sulle attività didattiche.
b) l'orario settimanale di ricevimento degli studenti, non inferiore a 3 ore durante il periodo di svolgimento del corso, deve essere comunicato alla Presidenza di Facoltà almeno una settimana prima dell'inizio del corso. Il docente deve anche fissare un congruo numero di ore di ricevimento, da svolgere con cadenza almeno quindicinale, per i periodi in cui il corso non è attivo.
c) i registri delle attività didattiche, compilati a norma del comma 7 dell'art.16 del Regolamento didattico di Ateneo, sono a disposizione del Preside e custoditi nei locali della Facoltà. Il Preside apporrà periodicamente la propria firma accanto all'ultima parte compilata del registro e il visto finale a conclusione dell'anno accademico.
d) il controllo della rispondenza dei contenuti dei corsi di insegnamento rispetto a quanto stabilito dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e/o dai Consigli
delle strutture didattiche viene effettuato dal Preside e dai Presidenti delle strutture didattiche stesse nel rispetto della libertà di insegnamento.
e) ciascun docente è tenuto a partecipare agli organi collegiali. L'assenza a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato e valido motivo, è passibile di un richiamo formale da parte del Presidente dell'organo. Una successiva reiterata e ingiustificata assenza dà luogo all'avvio delle relative azioni disciplinari.
ART. 21 - Approvazione ed entrata in vigore
Il presente Regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà. Esso è inviato al Senato Accademico per l'approvazione ed emanato con Decreto del Rettore.
Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura.
Emanato con D.R. 21.01.2005, Rep. n.177
Modificato con D.R. 087.03.2007, Rep. n.754

